debito da sottoscrizione e compensabilità con credito
del socio sottoscrittore
Not.
Mauro Acquaroni, 18.10.2001
Il caso: SRL con due soci e un debito di
1.000.000.000 nei confronti di un socio (è un caseificio e il socio
apportava latte).
I Soci vorrebbero portare questo miliardo a
capitale: penso si debba necessariamente parlare di conferimento di credito.
Ma allora sarebbe necessaria la (costosa)
relazione ex 2343 cc.
Considerando che non ritengo
plausibile una movimentazione di cassa (finto pagamento del socio creditore e
fittizio conferimento del denaro ricevuto) perchè la società non ha liquidità
(o questo non è strettamente necessario ?), conoscete un modo alternativo per raggiungere
lo scopo ?
Not. Stefano
Bigozzi, 18.10.2001
Mi pare di capire che la società
deve pagare al socio Lire 1.000.000.000 per latte da lui conferito e non pagato
dalla società,
Osservo che se il socio
rimette alla società il debito non si ha un conferimento in senso tecnico ma ci
si limita a realizzare una sopravvenienza attiva (mediante
la cancellazione dal bilancio di un debito), che può servire per
abbattere una perdita, ma per aumentare il capitale ci vogliono nuovi
conferimenti ossia apporto di entità patrimoniali e mi
pare che la remissione di un debito non sia assimilabile ad un conferimento in
senso tecnico, né penso neppure che tu possa ricondurla al conferimento del
credito (da periziare).
Il conferimento, secondo me,
indica un atto traslativo di un diritto dal patrimonio del conferente a quello
del conferitario, la remissione del debito non trasferisce nulla, limitandosi
ad estinguere, peraltro in maniera non satisfattoria, il debito.
La mia risposta è quindi negativa
sul punto.
Not. Giorgio Perrotta
Personalmente,
concordo con Stefano Bigozzi.
Ti segnalo però Cass.,
sez. I, 05.02.1996, n. 936, che trovi, insieme con altro, su omologhe -
conferimenti (Pagina iniziale RUN) e:
Trib. Roma, 04.07.1996 massime
E' compensabile il credito
del socio (appostato al passivo del bilancio sociale
nell'ambito dei "debiti") con il suo debito
per il conferimento in occasione dell'aumento a pagamento del capitale sociale.
In caso di
conferimento del credito liquido del socio, è necessario il
consenso del socio e l'attestazione dell'esigibilità del credito del socio
verso la società.
In caso di
conferimento del credito liquido del socio verso la società, allorchè il credito
non sia esigibile (ad esempio, perchè sottoposto a
termine non ancora scaduto), è necessaria la stima dell'esperto ai sensi
dell'art. 2343 c.c.