debito da sottoscrizione e compensabilità con credito del socio sottoscrittore


 

Not. Mauro Acquaroni, 18.10.2001

Il caso: SRL con due soci e un debito di 1.000.000.000 nei confronti di un socio (è un caseificio e il socio apportava latte).

I Soci vorrebbero portare questo miliardo a capitale: penso si debba necessariamente parlare di conferimento di credito.

Ma allora sarebbe necessaria la (costosa) relazione ex 2343 cc.

Considerando che non ritengo plausibile una movimentazione di cassa (finto pagamento del socio creditore e fittizio conferimento del denaro ricevuto) perchè la società non ha liquidità (o questo non è strettamente necessario ?), conoscete un modo alternativo per raggiungere lo scopo ?

 

Not. Stefano Bigozzi, 18.10.2001

Mi pare di capire che la società deve pagare al socio Lire 1.000.000.000 per latte da lui conferito e non pagato dalla società,

Osservo che se il socio rimette alla società il debito non si ha un conferimento in senso tecnico ma ci si limita a realizzare una sopravvenienza attiva (mediante la cancellazione dal bilancio di un debito), che può servire per abbattere una perdita, ma per aumentare il capitale ci vogliono nuovi conferimenti ossia apporto di entità patrimoniali e mi pare che la remissione di un debito non sia assimilabile ad un conferimento in senso tecnico, né penso neppure che tu possa ricondurla al conferimento del credito (da periziare).

Il conferimento, secondo me, indica un atto traslativo di un diritto dal patrimonio del conferente a quello del conferitario, la remissione del debito non trasferisce nulla, limitandosi ad estinguere, peraltro in maniera non satisfattoria, il debito.

La mia risposta è quindi negativa sul punto.

 

Not. Giorgio Perrotta

Personalmente, concordo con Stefano Bigozzi.

 

Ti segnalo però Cass., sez. I, 05.02.1996, n. 936, che trovi, insieme con altro, su omologhe - conferimenti (Pagina iniziale RUN) e:

 

 

Trib. Roma, 04.07.1996         massime

 

E' compensabile il credito del socio (appostato al passivo del bilancio sociale nell'ambito dei "debiti") con il suo debito per il conferimento in occasione dell'aumento a pagamento del capitale sociale.

 

In caso di conferimento del credito liquido del socio, è necessario il consenso del socio e l'attestazione dell'esigibilità del credito del socio verso la società.

 

In caso di conferimento del credito liquido del socio verso la società, allorchè il credito non sia esigibile (ad esempio, perchè sottoposto a termine non ancora scaduto), è necessaria la stima dell'esperto ai sensi dell'art. 2343 c.c.